

135. L'istituzione della CEE.

Da: Trattato di Roma, in La Comunit economica europea e
l'Euratom, A. Giuffr, Milano, 1959.

Il 25 marzo del 1957 Francia, Germania federale, Italia, Belgio,
Paesi Bassi e Lussemburgo firmarono a Roma il trattato istitutivo
della comunit economica europea (CEE). L'esigenza di una
collaborazione fra i paesi europei era sorta fin dai primi anni
successivi alla seconda guerra mondiale; un primo concreto passo
in tal senso era stato compiuto nel 1951 con l'istituzione della
comunit europea del carbone e dell'acciaio (CECA), concordata da
quegli stessi stati che nel 1957 sottoscrissero il trattato di
Roma. Di quest'ultimo riportiamo qui alcuni passi contenenti
l'enunciazione dei principi fondamentali della CEE: libera
circolazione di merci, capitali e servizi; abolizione dei dazi
doganali e istituzione di una tariffa comune; elaborazione di
politiche comuni in campo commerciale, agricolo e sociale. Dopo il
1957 altri paesi aderirono alla comunit ed altri passi vennero
compiuti verso una maggiore integrazione; una tappa fondamentale
venne compiuta nel febbraio del 1992 con la sottoscrizione, a
Maastricht in Olanda, di un trattato per l'unione economica e
monetaria e per la definizione di linee comuni di politica estera,
difesa comune, giustizia e affari sociali.


Preambolo e Principi.

Sua Maest il Re del Belgio, il Presidente della Repubblica
federale di Germania, il Presidente della Repubblica francese, il
Presidente della Repubblica italiana, sua Altezza la Granduchessa
del Lussemburgo, Sua Maest la Regina dei Paesi Bassi,.
determinati a porre le fondamenta di una unione sempre pi stretta
fra i popoli europei,.
decisi ad assicurare mediante un'azione comune il progresso
economico e sociale dei loro paesi, eliminando le barriere che
dividono l'Europa,.
assegnando ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento
costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro
popoli,.
riconoscendo che l'eliminazione degli ostacoli esistenti impone
un'azione concreta intesa a garantire la stabilit nella
espansione, l'equilibrio negli scambi e la lealt nella
concorrenza,.
solleciti di rafforzare l'unit delle loro economie e di
assicurare lo sviluppo armonioso riducendo le disparit fra le
differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite,.
desiderosi di contribuire, grazie a una politica commerciale
comune, alla soppressione progressiva delle restrizioni agli
scambi internazionali,.
nell'intento di confermare la solidariet che lega l'Europa ai
paesi d'oltremare e desiderando assicurare lo sviluppo della loro
prosperit conformemente ai principi dello statuto delle Nazioni
Unite,.
risoluti a rafforzare, mediante la costituzione di questo
complesso di risorse, le difese della pace e della libert e
facendo appello agli altri popoli d'Europa, animati dallo stesso
ideale, perch si associno al loro sforzo,.
hanno deciso di creare una Comunit Economica Europea e a questo
effetto hanno designato come plenipotenziari: [...]

[Principi]
Art. 1. Con il presente Trattato, le Alte Parti Contraenti
istituiscono tra loro una Comunit economica europea.
Art. 2. La Comunit ha il compito di promuovere, mediante
l'instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento
delle politiche economiche degli stati membri, uno sviluppo
armonioso delle attivit economiche dell'insieme della Comunit,
un'espansione continua ed equilibrata, una stabilit accresciuta,
un miglioramento sempre pi rapido del tenore di vita e pi
strette relazioni fra gli stati che ad essa partecipano.
Art. 3. Ai fini enunciati dall'articolo precedente, l'azione della
Comunit importa, alle condizioni e secondo il ritmo previsto dal
presente Trattato:
a. l'abolizione fra gli stati membri dei dazi doganali e delle
restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci,
come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente,.
b. l'istituzione di una tariffa doganale comune e di una politica
commerciale comune nei confronti degli stati terzi,.
c. l'eliminazione fra gli stati membri degli ostacoli alla libera
circolazione delle persone, dei servizi o dei capitali,.
d. l'instaurazione di una politica comune nel settore
dell'agricoltura,.
e. l'instaurazione di una politica comune nel settore dei
trasporti,.
f. la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza
non sia falsata nel mercato comune,.
g. l'applicazione di procedure che permettano di coordinare le
politiche economiche degli stati membri e di ovviare agli
squilibri delle loro bilance dei pagamenti,.
h. il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura
necessaria al funzionamento del mercato comune,.
i. la creazione di un fondo sociale europeo, allo scopo di
migliorare le possibilit di occupazione dei lavoratori e di
contribuire al miglioramento del loro tenore di vita,.
j. l'istituzione di una Banca europea per gli investimenti,
destinata a facilitare l'espansione economica della Comunit
mediante la creazione di nuove risorse,.
k. l'associazione dei paesi e territori d'oltremare intesa ad
incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di
sviluppo economico e sociale.
Art. 8. Il mercato comune  progressivamente instaurato nel corso
di un periodo transitorio di dodici anni.
